LA “RIVOLUZIONE” OPERATIVA CHE RENDE PIÙ SNELLA LA CATENA LOGISTICA
Si dice che spesso siano le piccole cose a essere responsabili di grandi cambiamenti e non c’è detto migliore per commentare l’aggiornamento dell’istanza di imbarco delle merci pericolose in colli sul sistema Pmis della Capitaneria di Porto, che gestisce le procedure amministrative per l’arrivo e la partenza delle navi.
Si tratta di una sola colonna in più nel modulo della lista delle merci pericolose da imbarcare, che permette di gestire la pratica anche con il solo numero di booking/reference number nel caso in cui l’agente marittimo non sia ancora in possesso del numero del container riferito a quella spedizione, una notizia destinata a sollevare gli animi dell’intera catena logistica delle merci, tanto che alcuni azzardano a definirla una “rivoluzione” operativa.
Ma iniziamo dal principio: che cosa viene considerato pericoloso? Non solo un grande barile di prodotti chimici, ma ogni articolo o sostanza che, se non maneggiato adeguatamente, può recare danno alle persone, all’autista, al destinatario, ad altre spedizioni o all’ambiente. Scorrendo l’elenco delle merci che vengono classificate come pericolose si potrebbe rimanere molto sorpresi: aerosol, profumo, vernici o qualsiasi dispositivo contenga batterie al litio come telefoni o computer portatili. Insomma, l’elenco è lungo ed esistono ben nove categorie per classificarle.
Ma tornando a noi e alla nostra colonna sul modulo di imbarco, la procedura di autorizzazione è lunga e complessa e riguarda tutti gli attori coinvolti nella spedizione: lo spedizioniere comunica le partite di merce pericolosa all’agenzia, che crea un booking e chiede all’armatore l’autorizzazione a poter imbarcare sulla nave prescelta. Successivamente, lo spedizioniere/transitario, una volta ottenuto il numero di contenitore, chiede all’Autorità di Sistema Portuale l’ok all’ingresso in area portuale e contemporaneamente l’agenzia, tramite il proprio raccomandatario marittimo, invia alla Capitaneria di porto la richiesta di autorizzazione all’imbarco dei container che trasportano merce pericolosa per tutte le procedure di safety e security, attraverso il sistema Pmis.
Le compagnie marittime hanno regole molto severe sui cut-off per i colli pericolosi (tempo entro il quale devono entrare le merci in porto) e già di per sé questo riversa una buona dose di stress sui trasportatori e sugli spedizionieri sulla cui testa pende sempre la spada del mancato imbarco. A questo si aggiunge una dimensione del naviglio sempre maggiore che oggi genera fino a 5 mila movimenti in contemporanea per approdo.
In questo contesto, l’Italia era ancora uno dei Paesi europei in cui la Capitaneria di Porto chiedeva all’agente marittimo, almeno 24 ore prima dell’arrivo della nave, di comunicare il numero di contenitore nell’istanza per ottenere l’autorizzazione allo sbarco, all’imbarco e al trasbordo di contenitori pericolosi. Deadline spesso anticipata a 48 ore prima da ordinanze locali delle Autorità marittime.
LA CATENA LOGISTICA E LE MERCI PERICOLOSE
E la catena logistica che cosa c’entra? Domanderete voi. C’entra nella misura in cui l’agente deve acquisire il numero del container dal deposito, dallo spedizioniere o dall’autotrasportatore, un dato che può variare fino all’ultimo momento per molti motivi strettamente operativi come nel caso di un container sotto stivato nel deposito di ritiro a causa del rientro di un elevato numero di vuoti (mancato ritiro del cosiddetto numero fisso), oppure nel caso di equipment non idoneo al carico, o ancora nell’eventualità di incidente stradale durante il trasporto o di una congestione stradale tale da rendere difficile raggiungere il deposito interno prescelto e necessario il ritiro del contenitore altrove.
Insomma, i casi sono molti e negli ultimi anni la “caccia” al numero di container per l’imbarco dei pericolosi ha creato parecchio mal di testa a tutti: ai depositi interni, agli autotrasportatori, agli spedizionieri e agli agenti. Senza contare i problemi legati alla sicurezza delle soste lungo il tragitto dei camion che, trasportando un container con diverso numero rispetto a quello comunicato in precedenza, non venivano autorizzati allo scarico e dovevano fermarsi una settimana in attesa della nave successiva.
Oggi tutto questo appare finalmente superato con la modifica del decreto dirigenziale (Decreto dirigenziale n. 565/2019 del 25/06/2019 art.2) che regola la disciplina dell’imbarco di colli pericolosi, che accetta anche il numero di booking/reference number per l’autorizzazione qualora il numero di container non sia ancora disponibile. Attenzione però: quest’ultimo andrà comunque comunicato e inserito dal raccomandatario marittimo all’interno del sistema Pmis prima dell’ingresso in area portuale per chiudere la pratica e autorizzare l’autotrasportatore allo scarico del container al terminal e l’imbarco dello stesso a bordo nave.
A Genova, in particolare, dove è anche l’Autorità di Sistema Portuale a dare l’autorizzazione all’ingresso in area portuale su richiesta dello spedizioniere/transitario, con problematiche relative anche all’apertura degli uffici non compatibili con i tempi operativi, si sta lavorando per uniformare la procedura e permettere l’utilizzo del numero di booking se non in possesso del numero di container.
Piccole cose, appunto, che rendono enormi i vantaggi di una logistica sburocratizzata.